Il 26 giugno la Corte di assise di appello di Torino ha deciso il ricalcolo delle pene alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che ha riconosciuto l’applicabilità delle attenuanti generiche ad entrambi gli imputati.
Alfredo Cospito è stato condannato a 23 anni, Anna Beniamino a 17 anni e 9 mesi. In aula, i due imputati si sono dichiarati nuovamente estranei all’attentato di cui erano accusati.
Il ricalcolo della pena si era reso necessario alla luce della ridefinizione dei fatti di Fossano da strage comune a strage politica. Sebbene sia paradossale dirlo questo è il “miglior” risultato possibile in quel contesto giuridico. Infatti la difesa, che farà probabilmente ricorso alla Corte Costituzionale, non poteva più contestare l’applicazione della fattispecie di “strage contro la sicurezza dello Stato (art. 285)” decisa lo scorso anno dalla Cassazione, ma semplicemente, come ha fatto, tentare di introdurre il principio della levità dei fatti per ottenere le attenuanti.
Il reato di Strage contro la sicurezza dello Stato, considerato il più grave dell’ordinamento giuridico italiano, non contempla alcuna forbice tra pena minima e pena massima, ma solo l’ergastolo. Peraltro lo stesso codice Rocco prevedeva all’articolo 311 che vi potesse essere una graduazione delle pene in caso di reati di lieve entità.
Imperterrito il procuratore generale Saluzzo ha continuato a chiedere l’ergastolo per Cospito e 27 anni e 1 mese per Beniamino.
L’argomento addotto in aula dal Procuratore generale Saluzzo era squisitamente politico ed afferiva al fatto che l’attentato alla caserma dei carabinieri di Fossano, inserendosi in una più generale campagna contro i centri di detenzione per immigrati, diveniva più grave. Per il PG contrastare i CPR è attentato alla sicurezza dello Stato.
Va da sé che l’applicazione del reato di strage politica (mettere in pericolo la sicurezza dello Stato) in un attentato senza vittime con scarsi danni materiali è una scelta che rientra nella logica del diritto penale del nemico. Logica per la quale la mera messa in discussione dei poteri sovrani dello Stato, basta a seppellire in galera per un attentatino da nulla.
Alfredo Cospito resterà al 41 bis, perché le decisioni sul regime carcerario sono in mano al tribunale di sorveglianza di Roma, che, contrariamente a quando si crede, non applica questa misura particolarmente afflittiva agli ergastolani, ma a coloro che ritiene in grado di tenere le fila di un’associazione politica o mafiosa anche dalle mura del carcere. Va da se che lo scopo principale è piegare i prigionieri per tentare di ottenere una collaborazione e, in caso contrario, applicare una violenza estrema a chi non si piega.
Ascolta la diretta dell’info di Blackout con Gianluca Vitale, difensore di Anna Beniamino:

Scripta Manent: 23 anni a Cospito, 17 anni e nove mesi a Beniamino