La sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’ergastolo ostativo pareva aver aperto le porte ad una legislazione che cancellasse l’abominio per cui possono accedere alla liberazione condizionale solo coloro che hanno deciso di collaborare con i giudici, denunciando complici, sodali, compagn*.
Il nuovo testo in discussione ha già subito una battuta d’arresto a maggio in Senato e dovrebbe tornare in aula in novembre. Le notizie sulle nuove norme non sono tuttavia confortanti, perché il condannato all’ergastolo ostativo si troverebbe comunque di fronte ad un percorso ad ostacoli ben difficili da superare.
In Italia ci sono due tipi di ergastolo, quello “normale” e quello “ostativo”.
Chi viene condannato all’ergastolo “normale” può, previa approvazione dei giudici e su parere delle autorità giudiziarie, accedere ad alcuni benefici di legge: permessi di uscita e lavoro esterno dopo dieci anni, libertà condizionata dopo 26.
Questi benefici sono negati a chi ha l’ergastolo ostativo. O fai la spia o muori in prigione, magari seppellito al 41 bis.
La Corte Europea dei diritti dell’uomo e poi la Corte Costituzionale italiana hanno stabilito che l’ergastolo ostativo era incompatibile con i diritti umani e con l’articolo 27 della Costituzione che prevede che che il carcere abbia un fine “rieducativo” e di inclusione sociale, reso impossibile dal “fine pena mai”.
La bozza di nuova normativa prevede che: “i benefìci possono essere concessi ai detenuti purché dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile”. Toccherà al giudice di sorveglianza accertare “altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.
Da quanto emerge da questo breve stralcio appare chiaro che in parlamento stanno allestendo un percorso ad ostacoli che potrebbe risultare persino peggiorativo rispetto al passato, imponendo all’ergastolano l’arduo compito dimostrare di aver tagliato i ponti con l’organizzazione di appartenenza. In questo modo non solo si inverte l’onere della prova, ma si finisce con l’imporre la recisione di legami affettivi o di relazione con parenti, amici, compagn*. Il risarcimento alle vittime è la tipica misura di classe, punitiva per chi non ha i mezzi per pagare il prezzo imposto dal tribunale.
Il provvedimento in discussione in parlamento è un groviglio di astuzie volte a rendere comunque ostativo l’ergastolo.
È possibile che l’ergastolo ostativo abbia una nuova cornice normativa ma resti nei fatti, un fine pena mai.

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